Art. 2
Responsabilità e obblighi dell’organismo pagatore
In vigore dal 21 giu 2006
Responsabilità e obblighi dell’organismo pagatore
1. Gli organismi pagatori provvedono alla gestione e al controllo delle operazioni connesse alle misure di intervento relative all’ammasso pubblico, sotto la loro responsabilità, alle condizioni definite nell’allegato I e, se del caso, dalla normativa agricola settoriale, in particolare in base alle percentuali minime di controllo fissate nello stesso allegato.
Essi hanno la facoltà di delegare le proprie competenze ad organismi di intervento rispondenti alle condizioni previste per il riconoscimento all’allegato I, punto 1.C) del regolamento (CE) n. 885/2006 o di intervenire per il tramite di altri organismi pagatori (11).
2. Gli organismi pagatori o gli organismi di intervento possono, ferma restando la loro responsabilità globale nell’ambito dell’ammasso pubblico:
a)
affidare la gestione di alcune misure di ammasso pubblico a persone fisiche o giuridiche che provvedono all’ammasso dei prodotti agricoli di intervento, di seguito denominati «enti assuntori». In tal caso la gestione avviene obbligatoriamente nell’ambito di contratti di ammasso, in base agli obblighi e ai principi generali definite nell’allegato II,
b)
incaricare persone fisiche o giuridiche dell’assolvimento di alcuni compiti specifici previsti dalla normativa settoriale.
3. Gli obblighi a carico degli organismi pagatori, ai fini dell’ammasso pubblico, sono in particolare i seguenti:
a)
tenere una contabilità di magazzino e finanziaria per ogni prodotto oggetto di una misura di intervento di ammasso pubblico, con riferimento alle operazioni che realizzano nel periodo compreso tra il 1o ottobre di un dato anno e il 30 settembre dell’anno successivo, periodo detto «esercizio contabile»;
b)
tenere aggiornato un elenco degli enti assuntori con cui hanno stipulato un contratto di ammasso pubblico. Tale elenco contiene gli elementi tecnici che consentono di determinare con precisione tutti i luoghi di magazzinaggio, le rispettive capacità, il numero di capannoni, di celle frigorifere e di sili, le piante e gli schemi;
c)
tenere a disposizione della Commissione i contratti tipo utilizzati per l’ammasso pubblico, le regole definite per la presa in consegna dei prodotti, l’ammasso e l’uscita dei prodotti dai magazzini degli assuntori, nonché le regole applicabili alla responsabilità di questi ultimi;
d)
tenere una contabilità di magazzino centralizzata e informatizzata, che fa riferimento a tutti i siti di magazzinaggio, a tutti i prodotti, con le rispettive quantità e qualità, e che precisa per ciascun prodotto il peso, se del caso netto e lordo, oppure il volume;
e)
effettuare sotto la propria responsabilità tutte le operazioni relative all’immagazzinamento, alla conservazione, al trasporto o ai trasferimenti dei prodotti di intervento in conformità delle normative comunitarie e nazionali, fatta salva la responsabilità degli acquirenti, degli altri organismi pagatori che intervengono nell’ambito di un’operazione o delle persone a tal fine delegate;
f)
effettuare durante tutto l’anno, a intervalli irregolari e senza preavviso, i controlli sui luoghi di magazzinaggio dei prodotti di intervento. Tali controlli sono effettuati a intervalli regolari e senza preavviso. È tuttavia ammesso un preavviso di durata limitata allo stretto necessario, senza compromettere la finalità del controllo. Il preavviso non può di regola oltrepassare le 24 ore, salvo in casi debitamente giustificati;
g)
effettuare un inventario annuo alle condizioni stabilite all’.
Se in uno Stato membro le gestione dei conti dell’ammasso pubblico per uno o più prodotti è affidata a vari organismi pagatori, la contabilità di magazzino e la contabilità finanziaria di cui alle lettere a) e d) sono consolidate a livello di Stato membro prima che siano comunicate le informazioni corrispondenti alla Commissione.
4. Gli organismi pagatori prendono le misure necessarie a garantire:
a)
la buona conservazione dei prodotti oggetto di misure di intervento comunitarie. Essi controllano almeno una volta all’anno la qualità dei prodotti immagazzinati,
b)
l’integrità delle scorte d’intervento.
5. Gli organismi pagatori informano immediatamente la Commissione:
a)
dei casi in cui la proroga del periodo di ammasso di un prodotto può provocarne il deterioramento,
b)
delle perdite quantitative o del deterioramento di un prodotto a causa di calamità naturali.
Se la Commissione viene messa a conoscenza di situazioni di cui al primo comma, lettere a) e b), le decisioni del caso sono adottate:
a)
per le situazioni di cui alla lettera a), secondo la procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio (12) oppure, secondo la procedura prevista all’articolo corrispondente degli altri regolamenti relativi all’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;
b)
per le situazioni di cui alla lettera b), secondo la procedura di cui all’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio.
6. Le conseguenze finanziarie risultanti dalla cattiva conservazione del prodotto oggetto di intervento comunitario, in particolare a causa dell’inadeguatezza dei metodi di ammasso, sono a carico degli organismi pagatori. La responsabilità finanziaria incombe agli organismi pagatori, ferma restando la possibilità di ricorso nei confronti degli enti assuntori in caso di inadempimento dei rispettivi impegni o obblighi.
7. L’organismo pagatore garantisce agli agenti della Commissione o alle persone da essa incaricate l’accessibilità in via permanente, per via elettronica o presso la propria sede, alla contabilità dell’ammasso pubblico e a tutti i documenti, i contratti e i fascicoli costituiti o ricevuti nell’ambito dell’intervento.
8. Gli organismi pagatori comunicano:
a)
a richiesta della Commissione, i documenti e le informazioni di cui al paragrafo 7 e le disposizioni amministrative nazionali complementari adottate ai fini dell’applicazione e della gestione delle misure di intervento;
b)
secondo la periodicità prevista all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2006 le informazioni relative all’ammasso pubblico in base ai modelli riportati nell’allegato III del presente regolamento.
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