Art. 4
Finanziamento delle spese di intervento sostenute nell’ambito delle operazioni di ammasso pubblico
In vigore dal 21 giu 2006
Finanziamento delle spese di intervento sostenute nell’ambito delle operazioni di ammasso pubblico
1. Nell’ambito delle operazioni di ammasso pubblico di cui all’, il FEAGA finanza a titolo di intervento, a meno che le spese corrispondenti non siano state fissate dalla pertinente normativa agricola settoriale, le spese seguenti:
a)
le spese finanziarie relative alle risorse mobilizzate dagli Stati membri per l’acquisto dei prodotti, secondo le modalità di calcolo definite nell’allegato IV
b)
le spese per le operazioni materiali connesse all’acquisto, alla vendita o a qualsiasi altro tipo di cessione di prodotti (entrata all’ammasso pubblico, permanenza e uscita dei prodotti dall’ammasso pubblico), elencate all’allegato V, in base ad importi forfettari uniformi per la Comunità, calcolati secondo le modalità definite nell’allegato VI
c)
le spese per le operazioni materiali non necessariamente connesse all’acquisto, alla vendita o a qualsiasi altro tipo di cessione di prodotti, in base ad importi forfettari o non forfettari secondo le disposizioni stabilite dalla Commissione nell’ambito della normativa agricola settoriale per i rispettivi prodotti e nell’allegato VII
d)
il deprezzamento dei prodotti agricoli in giacenza, secondo le modalità di calcolo definite nell’allegato VIII;
e)
le differenze (ricavi e perdite) tra il valore contabile e il prezzo di smercio dei prodotti o differenze risultanti da altri fattori.
2. Per gli Stati membri che non appartengono alla zona euro, fatti salvi le norme e i fatti generatori specifici previsti negli allegati del presente regolamento o dalla normativa agricola, in particolare dall’, paragrafo 1, e dall’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione (13), le spese di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), del presente articolo, calcolate in base ad importi fissati in euro, e le spese o le entrate in moneta nazionale realizzate in virtù del presente regolamento, sono convertite in moneta nazionale o in euro, secondo i casi, in base all’ultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea anteriormente all’esercizio contabile nel corso del quale le operazioni sono registrate nella contabilità dell’organismo pagatore. Il medesimo tasso di cambio si applica anche alle contabilizzazioni relative ai vari casi specifici di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento.
Tuttavia, per l’esercizio contabile 2007 gli Stati membri di cui all’, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. Agri/64597/2005, applicano i tassi di cambio di cui all’ del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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