Art. 13
Transizione
In vigore dal 21 giu 2006
Transizione
1. Per gli Stati membri che non appartengono alla zona euro, il valore dei quantitativi netti riportati dall’esercizio contabile 2006 all’esercizio 2007, previa detrazione del secondo deprezzamento alla fine dell’esercizio 2006, è convertito in euro in base all’ultimo tasso di cambio stabilito dalla Banca centrale europea prima dell’esercizio contabile 2007.
2. Se uno Stato membro che non appartiene alla zona euro continua a tenere i conti in moneta nazionale per l’esercizio contabile 2007, a norma dell’, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 883/2006, i tassi di cambio da applicare nel corso e alla fine di tale esercizio sono i seguenti:
a)
l’ultimo tasso di cambio stabilito dalla Banca centrale europea prima dell’esercizio contabile 2007 per la conversione in moneta nazionale:
—
degli importi forfettari relativi alle spese di cui all’, paragrafo 1, lettere b) e c), del presente regolamento,
—
del valore dei quantitativi mancanti che superano i limiti di tolleranza, di conservazione e di trasformazione, di cui all’allegato X, lettera a), del presente regolamento,
—
del valore dei quantitativi deteriorati o distrutti in seguito a sinistri, di cui all’allegato XII, punto 2, lettera a), del presente regolamento,
—
del valore dei campioni diversi da quelli prelevati dagli acquirenti, di cui all’, paragrafo 2, lettera f), del presente regolamento,
—
degli importi forfettari relativi ai quantitativi di cui è rifiutata la presa in consegna, di cui all’allegato XIII, punto 1, lettere a) e b), del presente regolamento;
b)
l’ultimo tasso di cambio stabilito dalla Banca centrale europea prima del primo giorno di ogni trimestre dell’esercizio contabile 2007, iniziando dal 1o ottobre 2006, per la conversione in moneta nazionale:
—
del valore dei quantitativi mancanti in seguito a furto o altre cause identificabili, di cui all’allegato X, lettera a), del presente regolamento,
—
del valore dei quantitativi mancanti in seguito al trasferimento o al trasporto, di cui all’allegato X, lettera c), del presente regolamento,
—
del valore dei quantitativi deteriorati o distrutti in seguito a cattive condizioni di conservazione, di cui all’allegato XII, punto 2, lettera c), del presente regolamento;
c)
l’ultimo tasso di cambio stabilito dalla Banca centrale europea prima dell’esercizio contabile 2008, per la conversione in euro del valore dei quantitativi netti che saranno riportati dall’esercizio contabile 2007 all’esercizio 2008, previa detrazione del secondo deprezzamento alla fine dell’esercizio 2007.
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