Art. 12
Sistemi informatici
In vigore dal 21 giu 2006
Sistemi informatici
Le comunicazioni e gli scambi di informazioni previsti dal presente regolamento, nonché la compilazione dei documenti i cui modelli figurano nell’allegato III, sono trasmessi attraverso sistemi informatici che permettono lo scambio elettronico sicuro, alle condizioni e secondo le modalità definite all’articolo 18 del regolamento (CE) n. 883/2006.
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