Art. 6

Contabilizzazione

In vigore dal 21 giu 2006
Contabilizzazione 1.   Le voci di cui all’ sono contabilizzate per i quantitativi, i valori, gli importi e le medie effettivamente constatati dagli organismi pagatori o per i valori e gli importi calcolati in base a forfait fissati dalla Commissione. 2.   Le constatazioni e i calcoli di cui al paragrafo 1 si effettuano fatta salva l’applicazione delle regole seguenti: a) le spese di uscita, relative a quantitativi mancanti o deteriorati constatati secondo le regole di cui agli allegati X e XII, sono contabilizzate solo limitatamente alle quantità effettivamente vendute e uscite dai magazzini, b) le quantità risultate mancanti in occasione di un trasferimento tra Stati membri non sono considerate entrate in magazzino nello Stato membro di destinazione e non beneficiano di spese forfettarie di entrata, c) in caso di trasporto o di trasferimento, le spese di entrata e le spese di uscita fissate forfettariamente sono contabilizzate qualora, secondo la normativa comunitaria, non siano considerate parte integrante delle spese di trasporto, d) fatte salve disposizioni particolari della normativa comunitaria, non sono contabilizzati nei libri contabili del FEAGA eventuali importi provenienti dalla vendita di prodotti deteriorati, né eventuali altri importi riscossi in questo contesto, e) le quantità in eccesso eventualmente constatate sono contabilizzate in negativo nella situazione e nei movimenti delle scorte tra i quantitativi mancanti. Tali quantità entrano nella determinazione dei quantitativi che superano il limite di tolleranza, f) i campioni diversi da quelli prelevati dagli acquirenti sono contabilizzati a norma dell’allegato XII, punto 2, lettera a). 3.   La Commissione informa il comitato dei Fondi agricoli delle rettifiche apportate ai dati di cui all’ dell’esercizio contabile in corso. Tali rettifiche possono essere comunicate agli Stati membri nell’ambito di una decisione di pagamento mensile o, in mancanza di essa, nell’ambito della decisione relativa alla liquidazione dei conti. Esse sono contabilizzate dagli organismi pagatori alle condizioni indicate in tale decisione.
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