Art. 8
Inventario
In vigore dal 21 giu 2006
Inventario
1. Gli organismi pagatori procedono, nel corso di ogni esercizio contabile, alla compilazione di un inventario per tutti i prodotti che hanno formato oggetto di interventi comunitari.
Essi confrontano i risultati dell’inventario con i dati contabili. Le differenze di quantità constatate e gli importi risultanti dalle differenze quantitative scoperte in occasione di verifiche sono contabilizzati a norma dell’, paragrafo 1, lettere b) e c).
2. I quantitativi mancanti connessi a normali operazioni di ammasso sono soggetti ai limiti di tolleranza figuranti nell’allegato XI e corrispondono alla differenza tra le scorte teoriche che risultano dall’inventario contabile, da un lato, e, dall’altro, le scorte reali riscontrate in base all’inventario di cui al paragrafo 1 ovvero le scorte contabili sussistenti dopo l’esaurimento delle scorte reali di un magazzino.
Storico versioni
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