Art. 9

Valore delle operazioni relative all’ammasso pubblico

In vigore dal 21 giu 2006
Valore delle operazioni relative all’ammasso pubblico 1.   Il valore degli acquisti e delle vendite è pari alla somma dei pagamenti e degli incassi, realizzati o da realizzare, per le operazioni materiali, salvo disposizione specifica prevista dal presente articolo e fatte salve le disposizioni previste: a) dall’allegato IX è per i prodotti della distillazione (alcole misto), b) dall’allegato X per i quantitativi mancanti, c) dall’allegato XII per i prodotti deteriorati o distrutti, d) dall’allegato XIII per i prodotti entrati in magazzino, di cui è stata rifiutata la presa in consegna. 2.   Il valore degli acquisti è determinato per i quantitativi di prodotti che entrano in magazzino in base al prezzo di intervento, tenendo conto delle maggiorazioni, degli abbuoni, delle detrazioni, delle percentuali e dei coefficienti da applicare ai prezzi di intervento al momento dell’acquisto del prodotto, secondo i criteri stabiliti dalla normativa agricola settoriale. Tuttavia, per le situazioni e i casi definiti nell’allegato X e nell’allegato XII, punto 2, lettere a) e c), non si prendono in considerazione le maggiorazioni, gli abbuoni, le detrazioni, le percentuali e i coefficienti. 3.   Le spese versate o riscosse per le operazioni materiali di cui all’, paragrafo 1, lettera c), in conformità della normativa comunitaria, all’atto dell’acquisto di prodotti sono contabilizzate tra le spese o le entrate relative a spese tecniche distinguendole dal prezzo di acquisto. 4.   Nei conti finanziari di cui all’, paragrafo 2, i quantitativi di prodotti che si trovano in giacenza alla fine dell’esercizio contabile e che devono essere riportati all’esercizio contabile successivo sono valutati al valore contabile medio (prezzo di riporto) determinato dal conto mensile dell’ultimo mese dell’esercizio contabile. 5.   I quantitativi entrati magazzino che non risultano soddisfare le condizioni per l’ammasso sono contabilizzati come una vendita, al momento dell’uscita dal magazzino, al prezzo al quale sono stati acquistati. Tuttavia, se al momento dell’uscita fisica di un prodotto sussistono i requisiti per l’applicazione dell’allegato X, lettera b), la Commissione deve essere consultata prima dell’uscita della merce. 6.   L’eventuale saldo creditore di un conto è detratto dalle spese dell’esercizio contabile in corso. 7.   In caso di modifica degli importi forfettari, dei termini pagamento, dei tassi di interesse o di altri elementi di calcolo, che intervenga dopo il primo giorno di un dato mese, i nuovi elementi si applicano a partire dalle operazioni materiali del mese successivo.
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Valore delle operazioni relative all’ammasso pubblico (Art. 9 Regolamento (UE) 2006/884) — Testo vigente | Portale Normativo