Art. 5

Centri d'imballaggio

In vigore dal 19 giu 2006
Centri d'imballaggio 1.   I centri di imballaggio classificano e imballano le uova e provvedono all'etichettatura delle confezioni. 2.   L'autorità competente autorizza i centri d'imballaggio a classificare le uova ed attribuisce un codice di identificazione del centro d'imballaggio agli operatori che dispongono dei locali e delle attrezzature tecniche adatte per classificare le uova in base alla qualità e al peso. Per i centri d'imballaggio che operano esclusivamente per l'industria alimentare e non alimentare non sono richieste attrezzature tecniche adatte per classificare le uova in base al peso. 3.   Tale autorizzazione può essere ritirata in qualsiasi momento se le condizioni definite nelle modalità di applicazione adottate a norma dell' non sono più soddisfatte.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:1028:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo