Art. 4
Stampigliatura delle uova
In vigore dal 19 giu 2006
Stampigliatura delle uova
1. Le uova della categoria A sono stampigliate con il codice del produttore.
Le uova della categoria B sono stampigliate con il codice del produttore e/o con un'altra indicazione.
Gli Stati membri possono esonerare da questo obbligo le uova della categoria B commercializzate esclusivamente nel loro territorio.
2. La stampigliatura delle uova a norma del disposto del paragrafo 1 si effettua nel luogo di produzione o nel primo centro d'imballaggio nel quale le uova sono consegnate.
3. Le uova vendute dal produttore al consumatore finale su un mercato pubblico locale nella regione di produzione dello Stato membro di cui trattasi sono stampigliate in modo conforme al disposto del paragrafo 1 del presente articolo.
Tuttavia, gli Stati membri possono esonerare da questo obbligo i produttori aventi fino a 50 galline ovaiole, a condizione che il nome e l'indirizzo del produttore siano indicati nel punto di vendita.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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