Art. 2
Definizioni
In vigore dal 19 giu 2006
Definizioni
Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
1)
«uova»: le uova in guscio — escluse le uova rotte, incubate o cotte — prodotte da galline della specie Gallus gallus e adatte al consumo umano diretto o alla fabbricazione di ovoprodotti;
2)
«uova rotte»: le uova che presentano difetti del guscio e delle membrane le quali provocano un'esposizione del loro contenuto;
3)
«uova incubate»: le uova dal momento in cui ha inizio l'incubazione;
4)
«commercializzazione»: la detenzione delle uova ai fini della vendita, che comprende la messa in vendita, lo stoccaggio, l'imballaggio, l'etichettatura, la consegna o qualsiasi altra forma di cessione, a titolo oneroso o meno;
5)
«operatore»: il produttore e qualsiasi altra persona fisica o giuridica impegnata nella commercializzazione delle uova;
6)
«luogo di produzione»: uno stabilimento che alleva galline ovaiole registrato a norma della direttiva 2002/4/CE;
7)
«centro di imballaggio»: un centro di imballaggio a norma del regolamento (CE) n. 853/2004, autorizzato a norma dell', paragrafo 2 del presente regolamento, nel quale le uova sono classificate in base alla qualità e al peso;
8)
«consumatore finale»: il consumatore finale di un prodotto alimentare che non utilizzi tale prodotto nell'ambito di un'operazione o di un'attività di un'impresa alimentare;
9)
«codice del produttore»: il numero distintivo del luogo di produzione a norma del punto 2 dell'allegato della direttiva 2002/4/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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