Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 19 giu 2006
Oggetto e ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento stabilisce le condizioni di commercializzazione all'interno della Comunità delle uova prodotte nella Comunità o importate da paesi terzi. Dette condizioni di commercializzazione si applicano anche alle uova destinate ad essere esportate fuori della Comunità. 2.   Gli Stati membri possono esonerare dagli obblighi del presente regolamento, fatto salvo l', paragrafo 3, le uova vendute direttamente dal produttore al consumatore finale: a) nel luogo di produzione, o b) in un mercato pubblico locale o nella vendita porta a porta nella regione di produzione dello Stato membro di cui trattasi. Nel caso in cui tali esenzioni siano accordate, ciascun produttore può decidere se applicarle o meno. Qualora siano applicate, non possono essere effettuate classificazioni in base alla qualità e al peso. Gli Stati membri possono stabilire, conformemente al diritto nazionale, la definizione dei termini «mercato pubblico locale», «vendita porta a porta» e «regione di produzione».
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Oggetto e ambito di applicazione (Art. 1 Regolamento (UE) 2006/1028) — Testo vigente | Portale Normativo