Art. 6

Importazione di uova

In vigore dal 19 giu 2006
Importazione di uova 1.   Su richiesta del paese interessato, la Commissione procede ad una valutazione delle norme di commercializzazione applicabili alle uova nei paesi terzi esportatori. Tale valutazione riguarda anche le disposizioni in materia di commercializzazione e di etichettatura, di metodi di allevamento e di controlli, nonché l'applicazione delle stesse. Se risulta che le disposizioni applicate offrono garanzie sufficienti quanto all'equivalenza con la normativa comunitaria, le uova importate dai paesi di cui trattasi sono stampigliate con un numero distintivo equivalente al codice del produttore. 2.   Se necessario, la Commissione conduce negoziati con i paesi terzi per definire modalità appropriate che consentano di offrire le garanzie di cui al paragrafo 1 e per concludere accordi in materia. 3.   Se non sono fornite garanzie sufficienti quanto all'equivalenza delle disposizioni in questione, le uova importate dal paese terzo di cui trattasi recano un codice che consente di identificare il paese d'origine e l'indicazione che il metodo di allevamento è un metodo «non specificato».
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