Art. 7

Controlli

In vigore dal 19 giu 2006
Controlli 1.   Gli Stati membri designano i servizi di ispezione incaricati di verificare il rispetto del presente regolamento. 2.   I servizi di ispezione di cui al paragrafo 1 controllano i prodotti contemplati dal presente regolamento in tutte le fasi della commercializzazione. I controlli sono effettuati per sondaggio e sulla base di un'analisi di rischio, che tenga conto del tipo e della capacità di lavorazione dello stabilimento, nonché dei precedenti dell'operatore per quanto riguarda il rispetto delle norme di commercializzazione applicabili alle uova. 3.   Per le uova di categoria A importate da paesi terzi, i controlli di cui al paragrafo 2 sono effettuati al momento dello sdoganamento e prima dell'immissione in libera pratica. Le uova di categoria B importate da paesi terzi sono immesse in libera pratica soltanto dopo aver verificato, al momento dello sdoganamento, che la loro destinazione finale è l'industria di trasformazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:1028:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo