Art. 11
Modalità di applicazione
In vigore dal 19 giu 2006
Modalità di applicazione
Le modalità dettagliate di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, in particolare per quanto riguarda:
1)
la frequenza della raccolta, la consegna, la conservazione e il trattamento delle uova;
2)
i criteri di qualità, in particolare l'aspetto del guscio, la consistenza dell'albume e del tuorlo e l'altezza della camera d'aria;
3)
La classificazione in base al peso, incluse le eccezioni;
4)
la stampigliatura delle uova e le indicazioni sugli imballaggi, incluse altre eccezioni;
5)
i controlli;
6)
gli scambi con i paesi terzi;
7)
le comunicazioni di cui all';
8)
il metodo di allevamento;
9)
i documenti e la tenuta di registri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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