Art. 10
Comitato
In vigore dal 19 giu 2006
Comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per le uova e il pollame.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all', paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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