Art. 16
Tassi di cofinanziamento per la raccolta di dati di base
In vigore dal 22 mag 2006
Tassi di cofinanziamento per la raccolta di dati di base
Per l'azione finanziaria della Comunità di cui all’, il tasso di cofinanziamento è limitato al 50 % della spesa pubblica ammissibile sostenuta per l’esecuzione di un programma a norma dell’, paragrafo 1.
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