Art. 23
Programmazione
In vigore dal 22 mag 2006
Programmazione
1. È definito, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, un programma comunitario comprendente i dati strettamente necessari alle valutazioni scientifiche.
2. Ciascuno Stato membro elabora un programma nazionale per la raccolta e la gestione dei dati. Il programma descrive sia la raccolta di dati dettagliati, sia il procedimento necessario per ottenere dati aggregati in conformità agli obiettivi enunciati nell’.
3. Ciascuno Stato membro include nel suo programma nazionale gli elementi, previsti dal programma comunitario di cui al paragrafo 1, che lo riguardano.
4. Gli Stati membri possono chiedere un contributo finanziario comunitario per le parti dei loro programmi nazionali che corrispondono agli elementi del programma comunitario che li riguardano.
Storico versioni
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