Art. 30

Comitato

In vigore dal 22 mag 2006
Comitato 1.   La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l’acquacoltura di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002 (di seguito «il comitato»). 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all’, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a venti giorni lavorativi. 3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
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