Art. 4
Obiettivi specifici in materia di controllo e di esecuzione
In vigore dal 22 mag 2006
Obiettivi specifici in materia di controllo e di esecuzione
L'azione finanziaria della Comunità di cui all’ contribuisce a realizzare l’obiettivo di un migliore controllo delle attività di pesca, al fine di garantire l'efficace attuazione della PCP sia nelle acque comunitarie sia al di fuori di esse, mediante il finanziamento delle seguenti azioni:
a)
iniziative degli Stati membri volte a potenziare la capacità o a ridurre le carenze constatate nelle loro attività di controllo della pesca;
b)
valutazione e controllo, ad opera dei servizi della Commissione, dell’applicazione delle norme della PCP da parte degli Stati membri;
c)
coordinamento delle misure di controllo, in particolare mediante programmi che prevedano l’impiego congiunto dei dispositivi nazionali d’ispezione e di sorveglianza tramite l'agenzia comunitaria di controllo della pesca (ACCP).
Storico versioni
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