Art. 3

Obiettivi generali

In vigore dal 22 mag 2006
Obiettivi generali L'azione finanziaria della Comunità descritta nel capo III contribuisce specificamente a realizzare i seguenti obiettivi generali: a) potenziare la capacità amministrativa e i mezzi di controllo e di esecuzione delle norme della PCP; b) migliorare la raccolta di dati necessari per la PCP; c) migliorare la qualità della consulenza scientifica ai fini della PCP; d) migliorare l'assistenza tecnica a sostegno della gestione della flotta da pesca della Comunità ai fini della PCP; e) promuovere la partecipazione del settore della pesca e di altri gruppi di interesse alla PCP e stimolare il dialogo e la comunicazione tra questi e la Commissione; f) attuare le misure correlate agli accordi di partenariato nel settore della pesca e ad altri accordi bilaterali o multilaterali ai fini della PCP, in particolare allo scopo di garantire la sostenibilità delle risorse della pesca nelle acque dei paesi terzi e in alto mare; g) attuare le misure relative al diritto del mare.
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