Art. 3
Obiettivi generali
In vigore dal 22 mag 2006
Obiettivi generali
L'azione finanziaria della Comunità descritta nel capo III contribuisce specificamente a realizzare i seguenti obiettivi generali:
a)
potenziare la capacità amministrativa e i mezzi di controllo e di esecuzione delle norme della PCP;
b)
migliorare la raccolta di dati necessari per la PCP;
c)
migliorare la qualità della consulenza scientifica ai fini della PCP;
d)
migliorare l'assistenza tecnica a sostegno della gestione della flotta da pesca della Comunità ai fini della PCP;
e)
promuovere la partecipazione del settore della pesca e di altri gruppi di interesse alla PCP e stimolare il dialogo e la comunicazione tra questi e la Commissione;
f)
attuare le misure correlate agli accordi di partenariato nel settore della pesca e ad altri accordi bilaterali o multilaterali ai fini della PCP, in particolare allo scopo di garantire la sostenibilità delle risorse della pesca nelle acque dei paesi terzi e in alto mare;
g)
attuare le misure relative al diritto del mare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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