Art. 28
Verifiche e rettifiche finanziarie
In vigore dal 22 mag 2006
Verifiche e rettifiche finanziarie
1. Fatte salve le verifiche effettuate dagli Stati membri in ottemperanza alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, i funzionari della Commissione e della Corte dei conti, o i loro rappresentanti, possono procedere, con un preavviso di almeno dieci giorni lavorativi, salvo casi urgenti, a verifiche in loco delle azioni finanziate a norma del presente regolamento in qualsiasi momento e fino a tre anni dopo il versamento del saldo da parte della Commissione.
Funzionari della Commissione e della Corte dei conti, o loro rappresentanti, debitamente legittimati ad effettuare verifiche in loco, hanno accesso ai libri contabili e a qualsiasi altro documento, compresi documenti e metadati elaborati o ricevuti e registrati in via elettronica, relativi alle spese finanziate dal presente regolamento.
Le competenze di ispezione summenzionate non pregiudicano l'applicazione di disposizioni nazionali che riservano talune azioni a funzionari specificatamente designati in virtù della legislazione nazionale. I funzionari della Commissione e della Corte dei conti, o i loro rappresentanti, non partecipano, tra l'altro, alle visite a domicilio o agli interrogatori formali di persone nel quadro della legislazione nazionale dello Stato membro interessato. Essi hanno tuttavia accesso alle informazioni raccolte.
Se il sostegno finanziario comunitario concesso a norma del presente regolamento viene successivamente assegnato a terzi in qualità di beneficiario finale, il beneficiario iniziale, in quanto primo destinatario del sostegno comunitario, comunica alla Commissione ogni informazione utile circa l’identità del beneficiario finale.
A tale fine, i beneficiari tengono a disposizione tutti i documenti pertinenti per un periodo di tre anni dal versamento del saldo.
La Commissione può anche invitare lo Stato membro interessato a svolgere verifiche in loco delle azioni finanziate a norma degli del presente regolamento. A tali verifiche possono partecipare funzionari della Commissione e della Corte dei conti o loro rappresentanti.
2. Se la Commissione ritiene che i fondi comunitari non siano stati utilizzati in modo conforme alle condizioni stabilite dal presente regolamento o da qualsiasi altro atto comunitario applicabile, essa ne informa i beneficiari, compreso ogni eventuale beneficiario finale a norma del paragrafo 1, i quali dispongono di un mese, a decorrere dalla data della notifica, per trasmettere alla Commissione le loro osservazioni.
Se entro tale termine non perviene alcuna risposta da parte dei beneficiari o se le loro osservazioni non sono tali da indurre la Commissione a rivedere il proprio parere, quest’ultima revoca il contributo finanziario o ne riduce l’importo o ne sospende l’erogazione.
Tutti gli importi indebitamente versati sono restituiti alla Commissione. Gli importi non restituiti a tempo debito sono maggiorati dei relativi interessi di mora, alle condizioni stabilite dal regolamento finanziario.
3. La Commissione si assicura dell’esistenza di adeguati dispositivi di controllo e di revisione contabile delle azioni finanziate a norma dell’articolo 53, paragrafo 7, e dell’articolo 165 del regolamento (CE) n. 1605/2002.
4. Secondo il principio della sovranità nazionale, la Commissione può eseguire o far eseguire unicamente con il consenso del paese terzo interessato controlli finanziari dei fondi erogati a paesi terzi per interventi finanziati a norma dell’, lettera a).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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