Art. 29
Valutazione e relazioni
In vigore dal 22 mag 2006
Valutazione e relazioni
1. Le azioni finanziate a norma del presente regolamento sono oggetto di regolare sorveglianza per verificarne la corretta esecuzione.
2. La Commissione garantisce una valutazione periodica, indipendente ed esterna delle azioni finanziate.
3. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio:
a)
entro il 31 marzo 2011 una relazione valutativa intermedia sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell’esecuzione delle azioni finanziate a norma del presente regolamento;
b)
entro il 30 agosto 2012 una comunicazione relativa al proseguimento delle azioni finanziate a norma del presente regolamento;
c)
entro il 31 dicembre 2014 una relazione di valutazione ex post.
Storico versioni
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