Art. 27
Tutela degli interessi finanziari della Comunità
In vigore dal 22 mag 2006
Tutela degli interessi finanziari della Comunità
1. In sede di esecuzione degli interventi finanziati a norma del presente regolamento, la Commissione garantisce la tutela degli interessi finanziari della Comunità mediante l’applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli efficaci e il recupero degli importi indebitamente corrisposti e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, mediante l’irrogazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità (11), del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (12), e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (13).
2. Per gli interventi comunitari finanziati a norma del presente regolamento, il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 e il regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 si applicano a qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario, incluso l'inadempimento di un obbligo contrattuale di cui al programma, derivante da un atto o da un’omissione da parte di un operatore economico, che ha o potrebbe avere l’effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestiti a causa di una spesa indebita.
3. La Commissione può ridurre, sospendere o recuperare l’importo del sostegno finanziario concesso per un’azione qualora accerti l’esistenza di irregolarità, compresa l’inosservanza del presente regolamento o della singola decisione o del contratto o della convenzione con cui è concesso il sostegno finanziario in questione, o qualora risulti che, senza chiedere il consenso della Commissione, siano state apportate all’azione modifiche incompatibili con la natura o le condizioni di esecuzione della stessa.
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