Art. 27 · Tutela degli interessi finanziari della Comunità

Art. 27

Tutela degli interessi finanziari della Comunità

In vigore dal 22 mag 2006
Tutela degli interessi finanziari della Comunità 1.   In sede di esecuzione degli interventi finanziati a norma del presente regolamento, la Commissione garantisce la tutela degli interessi finanziari della Comunità mediante l’applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli efficaci e il recupero degli importi indebitamente corrisposti e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, mediante l’irrogazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità (11), del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (12), e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (13). 2.   Per gli interventi comunitari finanziati a norma del presente regolamento, il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 e il regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 si applicano a qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario, incluso l'inadempimento di un obbligo contrattuale di cui al programma, derivante da un atto o da un’omissione da parte di un operatore economico, che ha o potrebbe avere l’effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestiti a causa di una spesa indebita. 3.   La Commissione può ridurre, sospendere o recuperare l’importo del sostegno finanziario concesso per un’azione qualora accerti l’esistenza di irregolarità, compresa l’inosservanza del presente regolamento o della singola decisione o del contratto o della convenzione con cui è concesso il sostegno finanziario in questione, o qualora risulti che, senza chiedere il consenso della Commissione, siano state apportate all’azione modifiche incompatibili con la natura o le condizioni di esecuzione della stessa.
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