Art. 21
Decisione della Commissione
In vigore dal 22 mag 2006
Decisione della Commissione
1. Sulla base dei programmi di controllo della pesca presentati dagli Stati membri, sono adottate ogni anno, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, decisioni in merito al contributo finanziario della Comunità ai programmi nazionali.
2. Nelle decisioni di cui al paragrafo 1 viene data la priorità agli interventi più idonei a migliorare l’efficacia delle attività di monitoraggio, controllo e sorveglianza, tenendo conto anche del grado di efficacia dimostrato dagli Stati membri nell’attuazione dei programmi già approvati.
3. Le decisioni di cui al paragrafo 1 stabiliscono:
a)
l’importo globale del contributo finanziario concesso a ciascuno Stato membro per le azioni di cui all’, lettera a);
b)
il tasso del contributo finanziario;
c)
le eventuali condizioni cui è subordinato il contributo finanziario derivanti dalla normativa comunitaria.
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