Art. 20
Programmazione
In vigore dal 22 mag 2006
Programmazione
1. Gli Stati membri presentano domanda di azione finanziaria della Comunità alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno.
La domanda deve essere corredata di un programma annuale di controllo della pesca recante le seguenti indicazioni:
a)
obiettivi del programma annuale di controllo della pesca;
b)
risorse umane disponibili;
c)
risorse finanziarie disponibili;
d)
numero di mezzi navali e aerei disponibili;
e)
elenco dei progetti per i quali è richiesto un contributo finanziario;
f)
spesa totale preventivata per la realizzazione dei progetti;
g)
calendario di esecuzione dei singoli progetti elencati nel programma annuale di controllo della pesca;
h)
elenco di indicatori che saranno utilizzati per valutare l’efficacia del programma.
2. Per ciascun progetto, il programma di controllo della pesca deve specificare una delle azioni di cui all’, lettera a), indicandone finalità, descrizione, titolare, ubicazione, costo preventivato, procedura amministrativa da seguire e calendario di esecuzione.
3. Per quanto riguarda i mezzi navali e aerei, il programma di controllo della pesca deve inoltre specificare:
a)
in che misura saranno utilizzati dalle autorità competenti a fini di controllo (in percentuale rispetto all’attività complessiva di un anno);
b)
per quante ore o giorni all’anno potrebbero essere utilizzati a fini di controllo delle attività di pesca;
c)
in caso di ammodernamento, la loro aspettativa di vita.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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