Art. 18
Tasso di finanziamento delle spese di viaggio e alloggio dei membri del CCPA
In vigore dal 22 mag 2006
Tasso di finanziamento delle spese di viaggio e alloggio dei membri del CCPA
1. Per l'azione finanziaria della Comunità di cui all’, lettere a) e b), il tasso di finanziamento è determinato a norma dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
2. A ciascuna organizzazione professionale che fa parte della commissione plenaria del CCPA vengono assegnati, in forza di una convenzione di finanziamento con la Commissione, diritti di prelievo in proporzione ai diritti di cui sono titolari i membri della commissione plenaria del CCPA e in funzione delle risorse finanziarie disponibili.
3. Il numero di trasferte di cui ogni organizzazione può farsi carico per la preparazione delle riunioni dipenderà dai diritti di prelievo assegnati e dal costo medio della trasferta di un rappresentante dell’organizzazione professionale. Il 20 % dell’importo del diritto di prelievo verrà trattenuto forfettariamente da ogni organizzazione a titolo di compensazione dei costi logistici e amministrativi connessi all’organizzazione delle riunioni preparatorie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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