Art. 17
Tassi di cofinanziamento per la raccolta di dati complementari
In vigore dal 22 mag 2006
Tassi di cofinanziamento per la raccolta di dati complementari
Per l'azione finanziaria della Comunità di cui all’, il tasso di cofinanziamento è limitato al 50 % delle spese ammissibili, se si tratta di misure realizzate a seguito di un invito a presentare proposte. Le università e gli istituti di ricerca pubblici che, secondo l’ordinamento nazionale cui sono sottoposti, sono soggetti ad un’imputazione per costi marginali, possono presentare proposte fino a concorrenza del 100 % dei costi marginali sostenuti per il progetto.
Storico versioni
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