Art. 10
Interventi in materia di raccolta di dati complementari
In vigore dal 22 mag 2006
Interventi in materia di raccolta di dati complementari
1. Nell’ambito della raccolta di dati complementari, la Commissione può effettuare studi e progetti pilota. Sono ammissibili all'azione finanziaria della Comunità i seguenti campi di attività:
a)
studi metodologici e progetti miranti ad ottimizzare e standardizzare i metodi di raccolta dei dati di cui all’;
b)
progetti sperimentali di raccolta di dati, in particolare nei settori dell’acquacoltura, dei rapporti della pesca e dell’acquacoltura con l’ambiente e della capacità dell’industria della pesca e dell’acquacoltura di generare posti di lavoro;
c)
analisi e simulazioni economiche e bioeconomiche in relazione alle decisioni progettate nell’ambito della PCP, inclusi i piani di ricostituzione e gestione, e alla valutazione dell’impatto della PCP;
d)
selettività dei tipi di pesca, compresa la selettività determinata dalla tipologia degli attrezzi da pesca e dalle tecniche di cattura, e analisi dei rapporti tra capacità di cattura, sforzo di pesca e mortalità per ciascun tipo di pesca;
e)
migliore esecuzione della PCP, soprattutto in termini di rapporto costo-efficacia;
f)
valutazione e gestione dei nessi tra le attività di pesca e acquacoltura e gli ecosistemi acquatici.
2. L’insieme degli studi e dei progetti pilota di cui al paragrafo 1 può essere finanziato nei limiti del 15 % degli stanziamenti annuali autorizzati per gli interventi di cui all’ e al presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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