Art. 11

Interventi in materia di consulenza scientifica

In vigore dal 22 mag 2006
Interventi in materia di consulenza scientifica Nel campo della consulenza scientifica, sono ammissibili all'azione finanziaria della Comunità le seguenti spese: a) spese relative a contratti di partenariato con istituti di ricerca nazionali per la prestazione di pareri scientifici; b) spese relative ad accordi amministrativi con il Centro comune di ricerca o con altri organi consultivi comunitari, per la prestazione di servizi di segreteria al comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e per svolgere attività di analisi preliminare e preparazione dei dati utilizzati per valutare la situazione delle risorse alieutiche; c) indennità corrisposte ai membri del CSTEP e/o ad esperti invitati dal CSTEP per la loro partecipazione e il lavoro svolto in seno ai gruppi di lavoro e in sessione plenaria; d) indennità corrisposte ad esperti indipendenti che forniscono pareri scientifici alla Commissione o impartiscono una formazione agli amministratori o ad altri soggetti interessati in merito all’interpretazione dei pareri scientifici; e) contributi ad organismi internazionali incaricati della valutazione degli stock ittici.
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