Art. 9
Interventi in materia di raccolta di dati di base
In vigore dal 22 mag 2006
Interventi in materia di raccolta di dati di base
1. Nell’ambito della raccolta di dati di base, l'azione finanziaria della Comunità si applica alle spese sostenute dagli Stati membri per la raccolta e la gestione dei dati di base relativi alla pesca, a fini di:
i)
valutazione dell’attività delle varie flotte da pesca e dell’evoluzione della potenza di pesca;
ii)
stesura di compendi sulla base dei dati raccolti nell’ambito di altri atti normativi comunitari concernenti la PCP e raccolta di dati complementari occorrenti per:
—
definire, ricorrendo eventualmente a campionamenti, programmi per la raccolta di dati complementari agli obblighi prescritti dagli altri atti normativi comunitari o relativi a settori non contemplati da tali obblighi,
—
specificare i procedimenti che consentono di ottenere dati aggregati,
—
provvedere affinché i dati utilizzati per ottenere dati aggregati restino disponibili per eventuali nuovi calcoli, ogniqualvolta sia necessario;
iii)
stima del volume totale di catture per stock e per gruppo di navi, compresi gli eventuali rigetti, e, se del caso, suddivisione di tali catture per zona geografica e per periodo;
iv)
stima dell’abbondanza e della distribuzione degli stock; tale stima può basarsi su dati provenienti dalla pesca commerciale o su dati ottenuti mediante ricerche scientifiche in mare;
v)
valutazione dell’impatto delle attività di pesca sull’ambiente;
vi)
valutazione della situazione economica e sociale del settore delle catture;
vii)
monitoraggio dei prezzi praticati per i vari sbarchi e rappresentativi di tutti gli sbarchi nei porti comunitari ed extracomunitari, nonché delle importazioni;
viii)
valutazione della situazione economica e sociale dell'industria della trasformazione e dell'acquacoltura sulla base di studi e indagini a campione sufficientemente ampie da garantire l’affidabilità delle stime.
2. I dati di base di cui al paragrafo 1, punto viii), sono i seguenti:
a)
per quanto riguarda le flotte da pesca:
i)
proventi delle vendite ed altri introiti;
ii)
costi di produzione;
iii)
dati che consentano di quantificare e classificare l’occupazione in mare;
b)
per quanto riguarda l’industria di trasformazione dei prodotti ittici:
i)
produzione espressa in quantità e valore per categorie di prodotti da determinarsi a norma dell’, paragrafo 2;
ii)
numero di imprese e numero di posti di lavoro;
iii)
evoluzione e struttura dei costi di produzione.
Storico versioni
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