Art. 7
Obiettivi specifici in materia di relazioni internazionali
In vigore dal 22 mag 2006
Obiettivi specifici in materia di relazioni internazionali
1. Per quanto riguarda la negoziazione e la conclusione di accordi di pesca, compresi accordi di partenariato nel settore della pesca, l'azione finanziaria della Comunità di cui all’ contribuisce a realizzare i seguenti obiettivi:
a)
tutelare l’occupazione nelle regioni della Comunità dipendenti dalla pesca;
b)
garantire la sopravvivenza a lungo termine e la competitività del settore alieutico comunitario;
c)
sviluppare, attraverso il partenariato, la capacità di gestione delle risorse di pesca e di controllo dei paesi terzi, in modo da garantire una pesca sostenibile e promuovere lo sviluppo economico del settore alieutico in quei paesi, migliorando la valutazione scientifica e tecnica dei vari tipi di pesca, il monitoraggio e il controllo delle attività di pesca, le condizioni sanitarie e l’ambiente imprenditoriale del settore;
d)
garantire l’adeguato approvvigionamento del mercato comunitario.
2. Relativamente alla partecipazione della Comunità europea alle organizzazioni regionali e internazionali, l'azione finanziaria della Comunità di cui all’ contribuisce alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca a livello internazionale grazie all’adozione di idonee misure di gestione di tali risorse.
Storico versioni
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