Art. 13
Interventi in materia di relazioni internazionali
In vigore dal 22 mag 2006
Interventi in materia di relazioni internazionali
1. Nell’ambito delle relazioni internazionali, sono ammissibili all'azione finanziaria della Comunità le seguenti spese:
a)
spese derivanti da accordi di pesca e da accordi di partenariato nel settore della pesca, negoziati dalla Comunità o in procinto di essere negoziati o rinnovati con paesi terzi;
b)
spese derivanti dai contributi obbligatori della Comunità europea ai bilanci delle organizzazioni internazionali;
c)
spese derivanti dai contributi volontari versati dalla Comunità europea, in qualità di membro, alle organizzazioni delle Nazioni Unite e alle organizzazioni internazionali che si occupano di diritto del mare;
d)
contributi finanziari volontari per lavori preparatori a nuove organizzazioni internazionali o a trattati internazionali che rivestono interesse per la Comunità;
e)
contributi finanziari volontari a programmi o lavori scientifici svolti da organizzazioni internazionali, che rivestono particolare interesse per la Comunità;
f)
contributi finanziari ad attività (riunioni di lavoro, informali o straordinarie delle parti contraenti) intese a sostenere gli interessi della Comunità in seno alle organizzazioni internazionali e a rafforzare la cooperazione con gli altri membri di tali organizzazioni. In questo contesto, le spese per la partecipazione di rappresentanti di paesi terzi a negoziati e riunioni presso organizzazioni e consessi internazionali sono ammissibili quando la presenza di tali persone è necessaria per gli interessi della Comunità.
2. Gli interventi finanziati a norma del paragrafo 1, lettere a) e b), sono attuati in particolare sulla base dei regolamenti e delle decisioni relativi alla conclusione di accordi e/o protocolli di pesca tra la Comunità europea e i paesi terzi e dei regolamenti e delle decisioni relativi alla firma, da parte della Comunità europea, degli accordi sulle organizzazioni internazionali di pesca.
Storico versioni
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