Art. 14
Assistenza tecnica
In vigore dal 22 mag 2006
Assistenza tecnica
L'azione finanziaria della Comunità può comprendere spese inerenti ad attività di preparazione, sorveglianza, monitoraggio, controllo e valutazione necessarie per l’attuazione delle misure che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento e per la realizzazione degli obiettivi di quest’ultimo, come ad esempio studi, riunioni, consultazione di esperti, informazione, sensibilizzazione, formazione e pubblicazioni, nonché spese legate alle tecnologie dell’informazione, incluse le reti informatiche utilizzate per lo scambio di dati, spese per l’assunzione di personale avventizio ed altre spese amministrative o di assistenza tecnica eventualmente sostenute dalla Commissione.
Storico versioni
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