Art. 14
Accesso alle informazioni contenuti nei rapporti di ispezione
In vigore dal 16 mag 2006
Accesso alle informazioni contenuti nei rapporti di ispezione
Quando le informazioni contenute in un rapporto d’ispezione riguardano un’impresa soggetta all’autorità di regolamentazione di un paese terzo e rientrano nel campo d’applicazione di un accordo comunitario concluso a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1592/2002, tali informazioni sono messe a disposizione del paese terzo in quanto parte di tale accordo, secondo le disposizioni in materia in esso contenute.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:736:oj#art-14