Art. 16
Ispezioni ad hoc
In vigore dal 16 mag 2006
Ispezioni ad hoc
L’Agenzia effettua, su richiesta della Commissione, ispezioni ad hoc sulle autorità aeronautiche nazionali, ogniqualvolta lo ritenga necessario per motivi di sicurezza. Questi controlli deve essere preannunciati alle autorità aeronautiche interessate con almeno due settimane di anticipo ma non devono necessariamente rispettare le scadenze e le procedure di cui agli articoli da 7 a 12, ad eccezione dell’obbligo di presentare un rapporto di ispezione finale.
Storico versioni
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