Art. 15
Azioni intraprese a seguito di un rapporto di ispezione
In vigore dal 16 mag 2006
Azioni intraprese a seguito di un rapporto di ispezione
1. In qualsiasi momento l’Agenzia può, anche su richiesta della Commissione, effettuare controlli ad hoc sulle autorità aeronautiche nazionali, o, se necessario, su imprese o associazioni di imprese al fine di verificare che le azioni correttive siano state portate a termine in maniera soddisfacente. Questi controlli deve essere preannunciati alle autorità aeronautiche interessate ma non devono necessariamente rispettare le scadenze e le procedure di cui agli articoli da 8 a 12, ad eccezione dell’obbligo di presentare un rapporto di ispezione finale.
2. Qualora, nel corso della fase di rendicontazione, i rapporti di ispezione finali, contengano constatazioni di mancata conformità fatte a norma dell’, lettere c), d) o f), l’Agenzia invia una richiesta di chiarimenti all’autorità aeronautica nazionale dello Stato membro oggetto dell’ispezione e/o la invita ad intraprendere azioni correttive, fissando una scadenza non superiore a 2 settimane per le constatazioni di cui all’, lettere d) e f) e 10 settimane per quelle di cui all’, lettera c).
3. Se i chiarimenti forniti dall’autorità aeronautica nazionale dello Stato membro oggetto di ispezione non soddisfano l’Agenzia, o nei casi in cui azioni correttive soddisfacenti non sono state proposte in tempo o debitamente intraprese da tale autorità, l’Agenzia invia un rapporto supplementare a tale autorità nonché alla Commissione e allo Stato membro interessato. La Commissione può successivamente trasmettere tale rapporto a tutte le autorità aeronautiche nazionali.
4. Successivamente alla presentazione del rapporto di cui al paragrafo 3, e fatto salvo il disposto dell’articolo 226 del trattato, in caso di constatazioni fatte a norma dell’, lettere c) o d), del presente regolamento, la Commissione può adottare una qualsiasi delle seguenti misure:
a)
trasmettere osservazioni allo Stato membro interessato o richiedere ulteriori spiegazioni per chiarire in tutto o in parte le constatazioni in questione;
b)
invitare l’Agenzia ad effettuare tutte le necessarie ispezioni presso le autorità aeronautiche nazionali al fine di verificare la realizzazione delle azioni correttive; il preavviso minimo per tale controllo a posteriori è di 2 settimane.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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