Art. 13

Esiti dell’ispezione

In vigore dal 16 mag 2006
Esiti dell’ispezione Nel valutare l’osservanza delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1592/2002 e delle relative regole di attuazione si classificano come segue gli esiti del rapporto di ispezione finale: a) pienamente conforme; b) conforme, ma si raccomandano miglioramenti in certi settori ai fini di una maggiore efficienza (riferimento alle regole di attuazione interessate); c) non conforme; con prove oggettive di carenze secondarie che indicano la mancata conformità con i requisiti vigenti nei settori (riferimento alle regole di attuazione interessate) che potrebbero causare problemi in materia di standardizzazione; d) non conforme; con prove oggettive di carenze significative che indicano la mancata conformità con i requisiti vigenti nei settori (riferimento alle regole di attuazione interessate) che, oltre a problemi in materia di standardizzazione, potrebbero causare problemi in materia di sicurezza se non venissero corretti tempestivamente; e) senza oggetto; f) non confermato, qualora l’autorità aeronautica nazionale oggetto dell’ispezione si impegna a produrre rapidamente dopo l’ispezione la prova concreta di aver risolto i problemi che altrimenti saranno classificati come indicato alle lettere c) o d) e tale prova non è disponibile al momento della visita.
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Esiti dell’ispezione (Art. 13 Regolamento (UE) 2006/736) — Testo vigente | Portale Normativo