Art. 13
Esiti dell’ispezione
In vigore dal 16 mag 2006
Esiti dell’ispezione
Nel valutare l’osservanza delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1592/2002 e delle relative regole di attuazione si classificano come segue gli esiti del rapporto di ispezione finale:
a)
pienamente conforme;
b)
conforme, ma si raccomandano miglioramenti in certi settori ai fini di una maggiore efficienza (riferimento alle regole di attuazione interessate);
c)
non conforme; con prove oggettive di carenze secondarie che indicano la mancata conformità con i requisiti vigenti nei settori (riferimento alle regole di attuazione interessate) che potrebbero causare problemi in materia di standardizzazione;
d)
non conforme; con prove oggettive di carenze significative che indicano la mancata conformità con i requisiti vigenti nei settori (riferimento alle regole di attuazione interessate) che, oltre a problemi in materia di standardizzazione, potrebbero causare problemi in materia di sicurezza se non venissero corretti tempestivamente;
e)
senza oggetto;
f)
non confermato, qualora l’autorità aeronautica nazionale oggetto dell’ispezione si impegna a produrre rapidamente dopo l’ispezione la prova concreta di aver risolto i problemi che altrimenti saranno classificati come indicato alle lettere c) o d) e tale prova non è disponibile al momento della visita.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:736:oj#art-13