Art. 12
Fase conclusiva
In vigore dal 16 mag 2006
Fase conclusiva
Nel corso della fase conclusiva l’Agenzia:
a)
verifica e convalida la corretta esecuzione graduale del piano d’azione; a tal fine l’autorità aeronautica nazionale oggetto dell’ispezione fornirà all'Agenzia informazioni via via che le azioni correttive sono adottate;
b)
una volta considerate adeguate le azioni intraprese dall’autorità aeronautica nazionale oggetto dell’ispezione, elabora una dichiarazione conclusiva. Tale dichiarazione è trasmesso all’autorità aeronautica nazionale oggetto dell’ispezione, allo Stato membro interessato e alla Commissione. La Commissione può successivamente trasmettere tale rapporto a tutte le autorità aeronautiche nazionali.
Storico versioni
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