Art. 12

Fase conclusiva

In vigore dal 16 mag 2006
Fase conclusiva Nel corso della fase conclusiva l’Agenzia: a) verifica e convalida la corretta esecuzione graduale del piano d’azione; a tal fine l’autorità aeronautica nazionale oggetto dell’ispezione fornirà all'Agenzia informazioni via via che le azioni correttive sono adottate; b) una volta considerate adeguate le azioni intraprese dall’autorità aeronautica nazionale oggetto dell’ispezione, elabora una dichiarazione conclusiva. Tale dichiarazione è trasmesso all’autorità aeronautica nazionale oggetto dell’ispezione, allo Stato membro interessato e alla Commissione. La Commissione può successivamente trasmettere tale rapporto a tutte le autorità aeronautiche nazionali.
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Fase conclusiva (Art. 12 Regolamento (UE) 2006/736) — Testo vigente | Portale Normativo