Art. 10

Fase di rendicontazione

In vigore dal 16 mag 2006
Fase di rendicontazione Nel corso della fase di rendicontazione l’Agenzia predispone un rapporto finale di ispezione contenente particolari relativi allo svolgimento dell’ispezione e riguardante in particolare le risultanze emerse nel corso della medesima, conformemente all’. Questo rapporto conterrà anche le eventuali osservazioni dell’autorità aeronautica nazionale oggetto dell’ispezione. Il rapporto finale è trasmesso all’autorità aeronautica nazionale oggetto dell’ispezione, alla Commissione e allo Stato membro interessato. La Commissione può successivamente trasmettere tale rapporto a tutte le autorità aeronautiche nazionali. Qualora i rapporti preliminari di ispezione richiedano azioni correttive immediate come stabilito all’, punto 1), lettera d) e che tali richieste non siano soddisfatte adeguatamente dall’autorità aeronautica nazionale interessata, il rapporto finale d’ispezione conterrà un riferimento a questa carenza.
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