Art. 9
Fase di visita
In vigore dal 16 mag 2006
Fase di visita
1. Nel corso della fase conclusiva l’Agenzia:
a)
organizza incontri preliminari e conclusivi fra il gruppo di ispezione e il coordinatore nazionale dell’autorità aeronautica nazionale oggetto dell’ispezione, presso la sede dell’autorità aeronautica nazionale o presso la propria sede; questi incontri vertono essenzialmente su aspetti organizzativi e lo svolgimento complessivo della visita di ispezione;
b)
effettua visite in loco, compresa una sessione d’apertura e una di chiusura presso la sede principale e, se necessario, presso gli uffici regionali dell’autorità aeronautica nazionale; le ispezioni effettuate presso le autorità aeronautiche nazionali includono anche ispezioni condotte presso imprese o associazioni di imprese poste sotto il loro controllo;
c)
svolge colloqui con il personale dell’autorità aeronautica nazionale oggetto dell’ispezione ed esamina documenti, dati, procedure ed altro materiale eventualmente rilevante tramite i meccanismi da definirsi a norma dell’ del presente regolamento al fine di garantire la trasparenza e la coerenza dell’ispezione;
d)
nel corso della sessione di chiusura presenta un rapporto preliminare sull’ispezione all’autorità aeronautica nazionale interessata; tale rapporto contiene gli eventuali commenti formulati nel corso della visita dall’autorità aeronautica nazionale oggetto dell’ispezione e un invito rivolto alla stessa a realizzare immediatamente azioni correttive efficaci al fine di eliminare gli eventuali rischi immediati per la sicurezza che siano stati individuati nel corso di un’ispezione;
e)
nell’incontro conclusivo di cui alla lettera a) impone di presentare prove concrete concernenti le misure correttive adottate dall’autorità aeronautica nazionale oggetto dell’ispezione.
2. Nell’esecuzione dei compiti di cui al paragrafo 1, l’Agenzia può incontrare qualsiasi persona fisica o giuridica allo scopo di raccogliere informazioni relative all’oggetto dell’ispezione. Qualora il colloquio si svolga nei locali di un’impresa, l’Agenzia informa, almeno 2 settimane prima, l’autorità aeronautica nazionale dello Stato membro sul cui territorio avviene l’incontro, nonché l’autorità aeronautica che esercita il controllo sull’impresa in questione. Se l’autorità aeronautica nazionale dello Stato membro presenta una richiesta in tal senso il suo personale può coadiuvare il personale autorizzato dell’Agenzia nell’effettuazione del colloquio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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