Art. 7
Esecuzione e notifica delle ispezioni
In vigore dal 16 mag 2006
Esecuzione e notifica delle ispezioni
L’ispezione in materia di standardizzazione effettuata presso un’autorità aeronautica nazionale e, se necessario, presso un’impresa o un’associazione di imprese, comprende le fasi seguenti:
a)
una fase preparatoria, avente durata minima di 10 settimane, prima dell’ispezione;
b)
una fase di visita;
c)
una fase di rendicontazione, avente durata massima di 12 settimane, successiva all’ispezione e
d)
una fase di verifica successiva, avente durata massima di 16 settimane, successivamente alla fase di rendicontazione;
e)
una fase conclusiva che si svolge al termine della fase di controllo a posteriori.
Storico versioni
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