Art. 7

Esecuzione e notifica delle ispezioni

In vigore dal 16 mag 2006
Esecuzione e notifica delle ispezioni L’ispezione in materia di standardizzazione effettuata presso un’autorità aeronautica nazionale e, se necessario, presso un’impresa o un’associazione di imprese, comprende le fasi seguenti: a) una fase preparatoria, avente durata minima di 10 settimane, prima dell’ispezione; b) una fase di visita; c) una fase di rendicontazione, avente durata massima di 12 settimane, successiva all’ispezione e d) una fase di verifica successiva, avente durata massima di 16 settimane, successivamente alla fase di rendicontazione; e) una fase conclusiva che si svolge al termine della fase di controllo a posteriori.
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Esecuzione e notifica delle ispezioni (Art. 7 Regolamento (UE) 2006/736) — Testo vigente | Portale Normativo