Art. 6

Istituzione dei gruppi per le ispezioni

In vigore dal 16 mag 2006
Istituzione dei gruppi per le ispezioni 1.   Le ispezioni sono effettuate da gruppi istituiti dall’Agenzia. Ogni gruppo comprende un capogruppo e un minimo di due membri. Per le ispezioni ad hoc l’Agenzia può modificare la dimensione dei gruppi per le ispezioni. I capigruppo sono membri autorizzati del personale dell'Agenzia. I membri dei gruppi possono essere membri autorizzati del personale dell’Agenzia e/o degli Stati membri. 2.   Il personale degli Stati membri che è stato adeguatamente formato dall’Agenzia, soddisfa i criteri di qualificazione di cui all’ e ha partecipato ad ispezioni presso autorità aeronautiche nazionali e/o presso imprese o associazioni di imprese poste sotto il loro controllo, può essere distaccato dalle rispettive autorità nazionali per partecipare, in quanto personale autorizzato, a gruppi di ispezione guidati dall’Agenzia in qualità di personale autorizzato degli Stati membri. Il personale autorizzato degli Stati membri non partecipa alle ispezioni effettuate presso l’autorità competente del loro Stato membro. 3.   L’Agenzia si accerta che, nella costituzione dei gruppi, non sussistano conflitti di interesse con le autorità nazionali o le imprese o le associazioni di imprese oggetto dell’ispezione. Per il personale autorizzato degli Stati membri l’autorità aeronautica competente che invia i propri funzionari rilascerà una dichiarazione che attesti l’assenza di conflitti di interesse. 4.   Gli Stati membri designano un coordinatore nazionale incaricato di coadiuvare l’Agenzia in tutte le fasi del processo e dispongono affinché i gruppi per le ispezioni siano accompagnati per l’intera durata dell’ispezione. 5.   In tempo utile prima dell’avvio dell’ispezione, l’Agenzia chiede informazioni alle autorità aeronautiche nazionali circa la disponibilità di personale autorizzato degli Stati membri per effettuare l’ispezione stessa. Nel programmare le ispezioni l’Agenzia cerca di pervenire ad una partecipazione equilibrata di personale autorizzato proveniente da diversi Stati membri. 6.   Le spese relative alla partecipazione dei coordinatori nazionali di cui all’, paragrafo 1, lettera a), e del personale autorizzato degli Stati membri alle ispezioni e indagini effettuate dall’Agenzia sono a carico di quest’ultima, conformemente alla normativa comunitaria, fatta salva la procedura annuale di bilancio della Comunità.
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Istituzione dei gruppi per le ispezioni (Art. 6 Regolamento (UE) 2006/736) — Testo vigente | Portale Normativo