Art. 4
Scambio di informazioni
In vigore dal 16 mag 2006
Scambio di informazioni
1. Le autorità aeronautiche nazionali trasmettono all’Agenzia, su richiesta di quest’ultima, tutte le informazioni necessarie all’esecuzione delle ispezioni.
2. Nel presentare una tale richiesta di informazioni a un’autorità aeronautica nazionale di uno Stato membro e/o ad un’impresa o un’associazione di imprese, l’Agenzia indica la base giuridica e la finalità, precisa le informazioni richieste e fissa il termine entro il quale vanno trasmesse tali informazioni.
Storico versioni
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