Art. 3
Principi di esecuzione delle ispezioni
In vigore dal 16 mag 2006
Principi di esecuzione delle ispezioni
1. Al fine di valutare l’osservanza degli obblighi imposti dal regolamento (CE) n. 1592/2002 e dalle sue regole di attuazione, l’Agenzia effettua ispezioni presso autorità aeronautiche nazionali nel corso delle quali esamina in particolare il rispetto, da parte di queste ultime, delle disposizioni contenute nell’allegato, parte 21, del regolamento (CE) n. 1702/2003 e negli allegati I (parte M), II (parte 145), III (parte 66) e IV (parte 147) del regolamento (CE) n. 2042/2003 e elabora un rapporto in materia.
2. Ai fini del paragrafo 1, le ispezioni in materia di standardizzazione possono comprendere ispezioni di imprese o di associazioni di imprese poste sotto il controllo dell’autorità aeronautica nazionale sottoposta ad ispezione.
3. Le ispezioni in materia di standardizzazione sono effettuate in maniera trasparente, efficace, armonizzata e coerente.
4. Le ispezioni in materia di standardizzazione sono effettuate dall’Agenzia sia su base periodica che ad hoc, ogniqualvolta ciò risulti opportuno.
5. Il presente regolamento lascia impregiudicati gli del regolamento (CE) n. 1592/2002 e la decisione 2001/844/CE, CESC, Euratom della Commissione (4).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:736:oj#art-3