Art. 2

Definizioni

In vigore dal 16 mag 2006
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «ispezione», l’ispezione in materia di standardizzazione di cui all’, paragrafo 1, e all’articolo 45 del regolamento (CE) n. 1592/2002, effettuata dall’Agenzia per verificare l’applicazione del regolamento stesso e delle relative regole di attuazione da parte delle autorità aeronautiche nazionali; b) «autorità aeronautiche nazionali», le autorità competenti degli Stati membri di cui all’articolo 45 del regolamento (CE) n. 1592/2002; c) «personale autorizzato dell’Agenzia», le persone legalmente autorizzate ad effettuare ispezioni presso le autorità competenti degli Stati membri e ispezioni di imprese o associazioni di imprese allo scopo di verificare l’applicazione del regolamento (CE) n. 1592/2002 da parte di tali autorità; d) «personale autorizzato degli Stati membri», le persone legalmente autorizzate dalle autorità competenti degli Stati membri a coadiuvare l’Agenzia nell’esecuzione delle ispezioni.
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