Art. 2
Definizioni
In vigore dal 16 mag 2006
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a)
«ispezione», l’ispezione in materia di standardizzazione di cui all’, paragrafo 1, e all’articolo 45 del regolamento (CE) n. 1592/2002, effettuata dall’Agenzia per verificare l’applicazione del regolamento stesso e delle relative regole di attuazione da parte delle autorità aeronautiche nazionali;
b)
«autorità aeronautiche nazionali», le autorità competenti degli Stati membri di cui all’articolo 45 del regolamento (CE) n. 1592/2002;
c)
«personale autorizzato dell’Agenzia», le persone legalmente autorizzate ad effettuare ispezioni presso le autorità competenti degli Stati membri e ispezioni di imprese o associazioni di imprese allo scopo di verificare l’applicazione del regolamento (CE) n. 1592/2002 da parte di tali autorità;
d)
«personale autorizzato degli Stati membri», le persone legalmente autorizzate dalle autorità competenti degli Stati membri a coadiuvare l’Agenzia nell’esecuzione delle ispezioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2006:736:oj#art-2