Art. 11

Fase di verifica successiva

In vigore dal 16 mag 2006
Fase di verifica successiva Nel corso della fase di verifica successiva l’Agenzia: a) concorda, entro 16 settimane dall’avvio di tale fase, un piano d’azione con l’autorità aeronautica nazionale oggetto dell’ispezione in cui vengono definite le azioni correttive e il relativo calendario di attuazione al fine di correggere le eventuali carenze riscontrate a norma dell’; b) avvia il monitoraggio dei progressi effettuati per quanto concerne le azioni correttive convenute; l’autorità aeronautica nazionale oggetto dell’ispezione fornirà all'Agenzia informazioni via via che le azioni correttive sono adottate.
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