Art. 18
Procedure operative
In vigore dal 16 mag 2006
Procedure operative
Entro i due mesi successivi all’entrata in vigore del presente regolamento l’Agenzia stabilisce adeguate procedure operative per l’espletamento dei compiti attribuitile a norma degli articoli da 5 a 16 del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:736:oj#art-18