Art. 47
Comunicazioni
In vigore dal 12 apr 2006
Comunicazioni
1. Per quanto riguarda i regimi specifici di approvvigionamento, le autorità competenti trasmettono alla Commissione, entro il quindicesimo giorno del mese successivo alla fine di ogni trimestre, i seguenti dati relativi ai mesi precedenti dell’anno civile di riferimento, ripartendoli per prodotto, per codice della nomenclatura combinata ed eventualmente per destinazione particolare:
a)
i quantitativi ripartiti secondo la provenienza d’importazione da paesi terzi o di consegna a partire dalla Comunità;
b)
l’importo dell’aiuto nonché le spese effettivamente sostenute per prodotto ed eventualmente per destinazione particolare;
c)
i quantitativi per i quali i titoli non sono stati utilizzati, ripartiti per categoria di titolo;
d)
i quantitativi eventualmente riesportati o rispediti a norma dell’ e gli importi unitari e totali degli aiuti recuperati;
e)
i quantitativi eventualmente riesportati o rispediti previa trasformazione a norma dell’;
f)
i trasferimenti nell’ambito di un quantitativo globale per una categoria di prodotti e le modifiche dei bilanci previsionali di approvvigionamento nel corso del periodo;
g)
il saldo disponibile e la percentuale di utilizzazione.
Tali dati sono forniti sulla base dei titoli utilizzati.
2. Per quanto riguarda il sostegno alle produzioni locali, gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a)
entro il 31 marzo di ogni anno, le domande di aiuto ricevute e gli importi interessati a titolo dell’anno civile precedente;
b)
entro il 31 luglio, le domande di aiuto definitivamente ammissibili e gli importi interessati a titolo dell’anno civile precedente.
Storico versioni
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