Art. 47

Comunicazioni

In vigore dal 12 apr 2006
Comunicazioni 1.   Per quanto riguarda i regimi specifici di approvvigionamento, le autorità competenti trasmettono alla Commissione, entro il quindicesimo giorno del mese successivo alla fine di ogni trimestre, i seguenti dati relativi ai mesi precedenti dell’anno civile di riferimento, ripartendoli per prodotto, per codice della nomenclatura combinata ed eventualmente per destinazione particolare: a) i quantitativi ripartiti secondo la provenienza d’importazione da paesi terzi o di consegna a partire dalla Comunità; b) l’importo dell’aiuto nonché le spese effettivamente sostenute per prodotto ed eventualmente per destinazione particolare; c) i quantitativi per i quali i titoli non sono stati utilizzati, ripartiti per categoria di titolo; d) i quantitativi eventualmente riesportati o rispediti a norma dell’ e gli importi unitari e totali degli aiuti recuperati; e) i quantitativi eventualmente riesportati o rispediti previa trasformazione a norma dell’; f) i trasferimenti nell’ambito di un quantitativo globale per una categoria di prodotti e le modifiche dei bilanci previsionali di approvvigionamento nel corso del periodo; g) il saldo disponibile e la percentuale di utilizzazione. Tali dati sono forniti sulla base dei titoli utilizzati. 2.   Per quanto riguarda il sostegno alle produzioni locali, gli Stati membri comunicano alla Commissione: a) entro il 31 marzo di ogni anno, le domande di aiuto ricevute e gli importi interessati a titolo dell’anno civile precedente; b) entro il 31 luglio, le domande di aiuto definitivamente ammissibili e gli importi interessati a titolo dell’anno civile precedente.
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Comunicazioni (Art. 47 Regolamento (UE) 2006/793) — Testo vigente | Portale Normativo