Art. 49

Modifiche al programma

In vigore dal 12 apr 2006
Modifiche al programma 1.   Le modifiche dei programmi approvati a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 247/2006 sono presentate alla Commissione per approvazione. Tuttavia, tale approvazione non è necessaria per le seguenti modifiche: a) per quanto riguarda i bilanci previsionali di approvvigionamento, gli Stati membri possono modificare il livello degli aiuti e i quantitativi di prodotti che possono essere oggetto del regime di approvvigionamento; b) per quanto riguarda i programmi comunitari di sostegno a favore della produzione locale, gli Stati membri possono modificare, nel limite del 20 %, l’allocazione finanziaria destinata a ogni misura e l’importo unitario degli aiuti aumentando o diminuendo gli importi in vigore al momento della presentazione della domanda di modifica. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione una volta all’anno le modifiche previste. Tuttavia gli Stati membri possono comunicare in qualsiasi momento le modifiche in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali. In assenza di opposizione della Commissione, le modifiche previste diventano applicabili il primo giorno del secondo mese successivo alla suddetta comunicazione.
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Modifiche al programma (Art. 49 Regolamento (UE) 2006/793) — Testo vigente | Portale Normativo